La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Basilicata è una delle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche - SAB, istituite quali organi periferici del Ministero della Cultura (ai sensi dell'art. 44 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169) dirette e corrdinate dalla Direzione Generale Archivi.
Sul territorio regionale è conservato un rilevante patrimonio archivistico presso enti pubblici e soggetti privati, che costituisce fonte primaria per la conoscenza storica e la ricerca dal Medio Evo all'età contemporanea in ambiti di studio diversi.
In particolare la Soprintendenza:
- vigila sul rispetto degli obblighi imposti alla Regione, Province, Comuni e ad ogni altro ente pubblico presente sul territorio regionale in materia di conservazione e ordinamento degli archivi;
- accerta l'esistenza di archivi privati di interesse culturale ed avvia le procedure per la dichiarazione dell'interesse storico particolarmente importante di competenza della Direzione Regionale;
- vigila sul rispetto degli obblighi conservativi previsti per i proprietari, possessori, detentori degli archivi;
- autorizza lo spostamento, anche temporaneo, di beni archivistici ed il prestito di documenti in occasione di manifestazioni espositive. Tale autorizzazione è necessaria sia per documenti facenti parte di archivi di enti pubblici, sia per documenti provenienti da archivi privati;
- autorizza gli interventi conservativi di riordinamento, inventariazione e restauro sugli archivi vigilati pubblici e privati ed esercita il controllo sulla corretta esecuzione;
- cura gli interventi conservativi promossi per iniziativa della Soprintendenza;
- predispone le pratiche per il deposito di archivi di enti pubblici, di comodato o di dono di archivi privati, presso gli Archivi di Stato della regione;
- predispone le pratiche per proporre al Ministero la custodia di archivi a rischio di dispersione presso pubblici istituti al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione;
- autorizza lo scarto dei documenti degli entipubblici non più occorrenti per i fini amministrativi dell'ente, che non rivestano interesse storico e di documenti appartenenti ad archivi privati dichiarati di interesse culturale;
- autorizza la consultazione di archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante;
- istruisce le pratiche per le consultazioni dei documenti di carattere riservato;
- riceve la comunicazione di atti che trasferiscono in tutto o in parte la proprietà o la detenzione di archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante;
- vigila sul commercio di archivi e/o singoli documenti di interesse storico. A questo scopo coloro che esercitano il commercio di documenti devono inviare alla Soprintendenza archivistica l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati che acquisiscano documenti di interesse storico.