Termine del procedimeno: 120 giorni
Il procedimento di dichiarazione di interesse culturale degli archivi o dei beni librari o documentari di proprietà privata, si articola in varie fasi, all'interno delle quali intervengono diversi soggetti ed è preordinato ad offrire ai privati proprietari, possessori o detentori dei beni ogni garanzia di tutela dei propri diritti e delle proprie prerogative.
Ai sensi dell'art. 14 del Codice dei beni culturari e del paesaggio l'iniziativa dell'avvio del procedimento compete al Soprintendente che può agire d'ufficio oppure su motivata richiesta.
Fasi del procedimento
- Il Soprintendente comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione "al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto". La notifica di avvio deve contenere gli elementi di identificazione del bene ed una prima valutazione dell'interesse, risultanti dall'attività conoscitiva svolta dalla Soprintendenza. La comunicazione indica gli effetti della dichiarazione e delle modalità di partecipazione del privato al perfezionamento del procedimento, anche attraverso la presentazione di eventuali osservazioni, documenti e memorie. Indica, altresì, il termine di 80 giorni entro il quale devono essere presentati. Il privato può anche dichiarare di non avere osservazioni da avanzare ed esprimere la propria adesione alla definizione del procedimento, così come avviato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica.
- Dal momento in cui il privato riceve la notifica di avvio del procedimento si applicano al bene tutte le misure di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di vigilanza, ispezione, conservazione, circolazione e alienazione dei beni culturali.
- Al termine della fase istruttoria del procedimento, e comunque entro 120 giorni dall'avvio del procedimento, il Soprintendente emana la dichiarazione di interesse culturale. I 120 giorni vengono computati dal momento in cui il privato proprietario, possessore o detentore ha ricevuto la notifica di avvio del procedimento.
- Il decreto di dichiarazione deve contenere, oltre agli elementi di identificazione del bene sottoposto a tutela, la motivazione dell'imposizione del vincolo, compresi "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria" (l. 7 ago. 1990, n. 241, art. 3). Alla dichiarazione può essere allegata una relazione tecnica, che illustra il bene, le sue vicende storiche e la sua condizione attuale.
- Nel decreto di dichiarazione sono elencate tutte le disposizioni di tutela previste dal Codice cui è sottoposto il bene con il riferimento ai relativi articoli.
Ricorso avverso il provvedimento di dichiarazione
Nel decreto di dichirazione è, altresì, indicato il termine per il ricorso avverso il provvedimento di dichiarazione, previsto dall’articolo 16 del Codice.
Tale ricorso deve essere presentato alla Direzione Generale competente del Ministero per i beni e delle attività culturali entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale. Il ricorso sospende gli effetti della dichiarazione, salvo le misure cautelari previste dal Codice. Il Ministero decide sul ricorso entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione.
Avverso la dichiarazione può essere anche opposto ricorso giurisdizionale, nelle forme previste dalla normativa vigente.